Bologna, 26/03/2001 STATUTO C.I.M.A.A.V. BOLOGNA

 

Art. 1

In applicazione degli artt. 58 e 81 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli stipulato il 10/07/1998 e degli artt. 31 e 37 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro stipulato 19/6/2000 e in applicazione dell’art. 66 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Cooperative e Consorzi Agricoli, stipulato il 2/7/98 e dell’art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo provinciale stipulato il 4/6/98, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 38 della Costituzione e dell’art. 46 della Legge numero 833/1978 è costituita, per iniziativa delle Organizzazioni Sindacali di categoria:
– Unione degli Agricoltori della provincia di Bologna
– Federazione Provinciale Coltivatori diretti di Bologna
– Confederazione Italiana Agricoltori di Bologna (C.I.A.)
– Confederazione Italiana Agricoltori di Imola (C.I.A.)
– U.G.C. – C.I.S.L. di Bologna
– UIMEC – UIL di Bologna
– F.L.A.I. – C.G.I.L. di Bologna
– F.L.A.I. – C.G.I.L. di Imola
– F.I.S.B.A. – C.I.S.L. di Bologna
– U.I.L.A. – U.I.L. di Bologna
– Confcooperative Unione provinciale di Bologna
– Lega Provinciale delle Cooperative di Bologna
– Associazione Generale Cooperative Italiane A.G.C.I. di Bologna
ed al fine di integrare le prestazioni assistenziali in favore dei lavoratori agricoli della Provincia, una Associazione mutualistica denominata “C.I.M.A.A.V. – Cassa per l’integrazione Malattie ed Assistenze Agricole Varie”.

Art. 2

Il C.I.M.A.A.V. ha sede in Bologna ed opera senza fini di lucro secondo le norme di diritto privato ai sensi dell’art. 36 e seguenti del C.C. . La sua durata è stabilita sino al 2010.
Il C.I.M.A.A.V. potrà essere sciolto:
(a) per decorso del termine;
(b) per sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo;
(c) per decisione unanime di tutte le organizzazioni che hanno contribuito a costituirlo o vi hanno aderito successivamente.

Art. 3

Il C.I.M.A.A.V. ha per scopo di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia ed infortunio ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo della provincia di Bologna. Potrà inoltre adempiere ad altri compiti assistenziali o sociali previsti dalla contrattazione collettiva. Possono fruire dell’assistenza solo quei lavoratori dipendenti le cui aziende agricole e cooperative siano in regola con i dettati contrattuali, statutari e regolamentari.

Art. 4

Il C.I.M.A.A.V. si propone di:
(a) erogare integrazioni salariali per i casi di malattia ed infortunio come definito dai vigenti accordi sindacali;
(b) svolgere, nei limiti delle disponibilità finanziaria, ulteriori attività assistenziali nei confronti dei lavoratori del settore agricolo nell’ambito della Provincia;
(c) promuovere e sostenere ogni iniziativa ed azione per l’integrazione dell’assistenza pubblica nei confronti dei lavoratori del settore agricolo, sia da parte delle Organizzazioni Sindacali, sia da parte degli altri organismi, associazioni, Comitati e simili;
(d) rendere disponibile per le Organizzazioni associate e per Enti ed uffici preposti al settore, mediante raccolta ed elaborazioni di dati privati e pubblici e pubblicazione degli stessi, dati e notizie sulle condizioni del settore agricolo, sui piani colturali, sulle condizioni di lavoro ed occupazionali, sulle prospettive e quant’altro afferente ed utile all’agricoltura bolognese.
Il C.I.M.A.A.V potrà inoltre stipulare convenzioni con Associazioni, Enti ed uffici al fine della raccolta di tutti i dati e notizie utili. (e) effettuare per conto delle OO.SS. firmatarie dei Contratti Collettivi di lavoro la riscossione dei C.A.C. (Contributi Contrattuali) eventualmente previsti in sede negoziale.

Art. 5

Il patrimonio del C.I.M.A.A.V. è costituito:
(a)  dai contributi assistenziali previsti dai contratti integrativi provinciali del lavoro,
(b)  dai contributi, liberalità ed erogazioni da chiunque disposti,
(c)  da ogni altra eventuale entrata.

Art. 6

Il C.I.M.A.A.V. opererà attraverso la istituzione di due gestioni separate ed autonome, la prima per le aziende che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro operai agricoli e florovivaisti (settore privato), la seconda per le aziende che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Cooperative e loro Consorzi (settore cooperativo). Nell’ambito di ogni gestione sono costituite due contabilità: la prima per la esazione e la erogazione dei contributi assistenziali e trattamenti previdenziali in genere come previsti dai contratti di lavoro integrativi provinciali settore privato; la seconda per la esazione e la erogazione dei contributi di assistenza contrattuale come previsti dai medesimi contratti integrativi provinciali settore cooperativo. Il gettito dei contributi ed ogni altra entrata, saranno accreditati su appositi conti correnti bancari di competenza di ogni gestione; da tali conti verranno prelevate le somme necessarie per le spese di gestione e di funzionamento e così in via esemplificativa: consulenze esterne, canoni locazione ed attrezzatura sede, spese postali, telefoniche, telegrafiche, cancelleria, stampati, controllo elenchi datori di lavoro e lavoratori, reperimento dati, spese per personale, per quelle finalizzate alle erogazioni assistenziali integrative di cui agli artt. 3 e 4. Tali spese verranno imputate proporzionalmente alle singole gestioni secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un apposito regolamento.

Art. 7

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 5, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l’erogazione delle prestazioni integrative di cui alla lettera a) dell’art. 4, il Consiglio segnalerà ciò alle Organizzazioni Sindacali per adottare gli opportuni provvedimenti in sede contrattuale.

Art. 8

L’esercizio va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio d’Amministrazione redige il rendiconto consuntivo che viene presentato a tutte le Organizzazioni Sindacali promotrici, unicamente alla relazione del Collegio Sindacale. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della cassa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 9

Le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell’agricoltura della “Provincia di Bologna” promuovono la costituzione e l’attività del C.I.M.A.A.V. nell’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi delle categorie di appartenenza. Esse non sono responsabili, né direttamente né indirettamente della gestione e amministrazione della Cassa e degli atti da questa adottati o dei provvedimenti od obbligazioni assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell’esercizio delle loro funzioni in seno al C.I.M.A.A.V. o per conto della stessa. Ciascuna organizzazione proponente si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare la nomina del membro negli Organi statutari. L’esercizio di tale facoltà costituisce decadenza a tutti gli effetti del membro revocato.

Art. 10

L’assemblea è costituita dai proponenti la C.I.M.A.A.V. Spetta all’assemblea, in via ordinaria:
(a) la nomina del Consiglio d’Amministrazione;
(b) la nomina del Collegio sindacale e del Presidente dello stesso;
(c) la nomina del Collegio dei Probiviri;
(d) fissare l’eventuale compenso agli amministratori ed ai componenti del Collegio sindacale;
(e) l’approvazione del bilancio annuale e i criteri di gestione ed erogazione della contribuzione;
(f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell’associazione riservati alla sua competenza;
(g) approva eventuali regolamenti.
Spetta all’assemblea, in via straordinaria:
(a) le modifiche statutarie,
(b) lo scioglimento,
(c) la liquidazione dell’associazione;
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo caso, se gli amministratori, o i sindaci in loro vece, non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale (art. 2367 c.c.). L’assemblea è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci, almeno dieci giorni prima della riunione, con lettera riportante l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e seconda convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con le stesse modalità previste per il C.d.A. all’art. 13 del presente statuto. Al termine della riunione è redatto un verbale che, successivamente approvato e sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, fa fede tra le parti e verso i terzi. Per la validità delle deliberazioni è comunque necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti dell’assemblea stessa.. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con n. 6 minimo di associati. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. In caso di urgenza la convocazione dell’assemblea può essere fatta con preavviso non inferiore a tre giorni, anche via fax. E-mail, telegramma o comunque altre forme idonee a perfezionare la conoscenza. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice presidente. La nomina del segretario è fatta dal presidente.

Art. 11

Il consiglio d’amministrazione è composto da un numero di cinque ad un massimo di sette membri eletti dall’assemblea.

Art. 12

Spetta al consiglio d’amministrazione la gestione delle Casse nonché l’accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l’erogazione delle medesime. Il consiglio di amministrazione è composto da membri in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle rispettive Organizzazioni promotrici. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Nella sua prima riunione il consiglio d’amministrazione nomina, nel suo seno, il presidente ed il vice presidente. Il presidente, su designazione delle organizzazioni dei datori di lavoro, il vice presidente, su designazione delle organizzazioni dei lavoratori e durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti il consiglio di amministrazione, l’organizzazione sindacale che lo aveva indicato designa un nuovo membro che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti. Mancando contemporaneamente oltre la metà dei componenti si intendono decaduti tutti i membri del consiglio di amministrazione, che dovrà essere ricostituito per intero. Il consiglio di amministrazione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi della CIMAAV, essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nell’ambito dei mandati assembleari.
In particolare, il consiglio di amministrazione delibera in merito:
(a) alle linee programmatiche dell’attività istituzionale e della gestione della cassa;
(b) all’elezione, fra i propri membri, del presidente e del vice presidente;
(c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 5;
(d) alla redazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
(e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all’andamento della gestione e al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli aventi diritto in conformità a quanto definito in sede sindacale;
(f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
(g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità da effettuarsi con le dovute garanzie;
(h) alla eventuale nomina, previa proposta del consiglio di amministrazione, di un consigliere delegato da individuarsi tra i membri del C.d.A. con deleghe operative e gestionali da precisare con apposita delibera;
(i) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione della Cassa;
(j) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati.
Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di predisporre e sottoporre all’Assemblea per l’approvazione regolamenti relativi alle modalità e alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative. Il regolamento deve in ogni caso essere adottato e/o modificato entro il 30 aprile di ogni esercizio.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l’anno ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio Sindacale. Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegrafo o fax, e-mail o altro mezzo idoneo, con un preavviso di almeno tre giorni. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto processo verbale da redarsi su apposito libro e da firmarsi dal presidente e dal segretario e da approvarsi nelle seduta immediatamente successiva. In ogni caso di impedimento temporaneo o giustificato è ammessa la rappresentanza per delega. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e devono essere convocati. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate con il voto favorevole ed unanime dei presenti.

Art. 14

Il presidente ha i seguenti poteri:
(a) la rappresentanza legale del C.I.M.A.A.V. e la firma sociale e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può nominare procuratori e delegati per il compimento di singoli atti o intere categorie di atti;
(b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
(c) cura e segue l’attività del C.I.M.A.A.V. accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
(d) nomina avvocati e/o procuratori, da corso ad azioni giudiziarie a tutela degli interessi del Fondo, secondo i deliberati consiglieri. Ad esso spetta il rimborso delle spese sostenute in funzione della carica ed all’indennità di carica stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Il Vice presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente con i poteri di cui al precedente art. 14.

Art. 16

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno designato dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e due supplenti. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; l’Assemblea potrà deliberare un eventuale compenso per il loro mandato. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare, il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione della C.I.M.A.A.V., vigila sull’osservanza delle leggi, delle norme statutarie e regolamentari; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto consuntivo. Il Collegio Sindacale accerta altresì, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Fondo. I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti, di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l’andamento della gestione o determinate operazioni.

Art. 17

L’Assemblea nomina un Collegio dei probiviri composto di tre membri effettivi e due supplenti, designandone altresì il Presidente. L’appartenenza al Collegio non è compatibile con la carica di componente dell’assemblea, né con la carica di componente il Consiglio di Amministrazione, né con la carica di componente del Collegio Sindacale. Al Collegio dei probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano la determinazione e la applicazione del presente statuto e che non siano riservate ad altri organi. Ad esso possono essere deferiti, altresì, i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero insorgere tra i soci o tra le organizzazioni aderenti, ovvero tra gli organi associativi.

Art. 18

In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In mancanza ciascuna delle organizzazioni sindacali potrà fare ricorso al giudice ordinario perché provveda alla nomina. Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti con finalità analoghe o comunque fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge.
Il presente statuto è stato redatto con le forme dell’atto privato.